Words are windows, or they’re walls.

Marshall B. Rosenberg

A mo’ di premessa. Lingua e diritto

In questo ciclo di interventi, Il diritto da vicino: parole (giuridiche) per un anno, che si snoderà in dodici puntate fino alla fine del 2021, il lessico giuridico sarà osservato nelle sue diverse componenti (e testi), dalle parole della lingua d’uso ridefinite giuridicamente ai tecnicismi più stretti, dai termini arcaici e obsoleti ai prestiti stranieri e neologismi di recente conio.

Il diritto è fatto, intessuto di parole: qualche anno fa, in una lezione magistrale sulle parole della nostra Costituzione, Michele Ainis citava un importante giurista e filosofo viennese, Adolf Merkl, secondo il quale le parole sono un po’ come il portone attraverso il quale tutta l’esperienza del diritto penetra nella coscienza degli uomini. Al fondo di qualsiasi atto (e fatto) normativo alligna una sostanza di parole, «ma di parole che s’incidono nel solco della storia, plasmandola e venendone plasmate a loro volta; che rimbalzano tra studi professionali, aule giudiziarie, uffici di enti e istituzioni, caricandosi di nuove assonanze man mano che esse sono ripetute o per meglio dire applicate ai casi della vita, e subendo insomma continui aggiustamenti di senso durante il tempo della propria vigenza» (Ainis 2014: 12).

E del resto è nota la natura bifronte del linguaggio giuridico (quello della dottrina, delle leggi, della pratica del diritto) che è stato ed è criticato per la poca chiarezza, artificiosità, oscurità: molte leggi (come anche altri testi giuridici), ancorché scritte perché tutti le capiscano, risultano non di rado incomprensibili ai più.

Su questo aspetto, per restare ancora nella metafora del portone, ci viene in ausilio un racconto enigmatico di Franz Kafka, Davanti alla legge (Vor dem Gesetz; poi inserito nel romanzo Il processo): un uomo cerca ripetutamente per tutta la vita di varcare la soglia di un portone sempre aperto (l’accesso alla legge), ma ogni volta viene bloccato da un guardiano intransigente; l’ingresso, pur essendo potenzialmente accessibile, è di fatto invalicabile: in sostanza l’accesso alla legge, al dettato normativo risulta impossibile. Di là delle varie interpretazioni del racconto, il rapporto dialettico tra la condizione di perenne apertura della porta da una parte e l’inflessibilità del guardiano che impedisce l’accesso dall’altra, rappresenta bene la natura contraddittoria della componente linguistica: la legge è fatta di parole, che servono a comunicare, sperabilmente a tutti, ma di fatto, chiusa nel suo codice specialistico e autoreferenziale, resta inaccessibile.

Certamente non è così per tutte le leggi e per tutti i testi giuridici e non è sempre stato così nella storia d’Italia, anche in quella preunitaria. Ricordo appena la straordinaria sensibilità delle autorità dei comuni medievali che a un certo punto (dalla fine del Duecento) iniziarono a promuovere la traduzione in volgare delle proprie norme, gli statuti scritti in latino, proprio perché tutti i cittadini potessero capirle, specie coloro che non sapevano gramaticam cioè il latino. Lo si legge in vari preamboli di statuti tardo-medievali, come in quello di Siena dei primi del ’300, il Costituto senese, tra i primi a essere volgarizzato (Lubello 2021: 29), che rappresenta «il più ricco e completo monumento legislativo dei primordi della nostra lingua» (Fiorelli 2008: 24). Quel testo testimonia la straordinaria attenzione del Comune di Siena alla partecipazione della popolazione alla vita della polis, diremmo oggi alla cittadinanza attiva.

Il valore primaziale di 17 parole: Capua 960

Il diritto riguarda la vita quotidiana delle persone, di tutti, ha insomma quasi una sua “costitutiva carnalità” (l’espressione, così pregnante, è di Paolo Grossi); non a caso il più antico testo italiano è un testo giuridico: il ben noto Placito di Capua del 960 (che va insieme a tre altri testi coevi, i Placiti campani del 960-963). A essere precisi, non è il più antico testo italiano, perché già da molti anni siamo a conoscenza di testimonianze precedenti, ma poco importa perché il Placito conserva ancora quel primato, sia pure convenzionale, data la sua rilevanza e il suo valore eccezionale.

Si tratta di una testimonianza datata con precisione, inserita in un contesto ufficiale (all’interno di verbali processuali) e non affioramento casuale, espressa in modo consapevole in una lingua diversa dal latino, il volgare, nettamente distinta dal testo latino in cui è collocata. La vicenda riguarda la contesa tra l’abbazia benedettina di Montecassino e un piccolo feudatario locale sui confini di proprietà di alcune terre, contesa che si risolse in favore del monastero, grazie alla dichiarazione dei testimoni (la formula in volgare, già predisposta dal giudice Arechisi). Quella testimonianza in volgare colpisce per l’altezza cronologica perché la prassi consueta dell’epoca prevedeva che nella verbalizzazione dei processi tutto ciò che si era dibattuto, quasi sicuramente in volgare, venisse poi messo per iscritto in latino. Ecco il testo:

Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti.

Traduzione: So che quelle terre, entro i confini che qui (nell’atto) si descrivono (di cui qui si parla), per trenta anni furono in possesso dell’amministrazione patrimoniale di San Benedetto.

In tutto 17 parole, chiare, precise, nessun tecnicismo in senso stretto e tuttavia parole con un forte significato giuridico: sao che indica un sapere con certezza, giuridico, terre (e fini) ‘beni fondiari esattamente identificati nei loro confini’, possette nel senso di ‘un possesso di fatto’ (stando alla dichiarazione dei testimoni), parte ‘entità patrimoniale’ (che però è anche parte in causa come si evince dal verbale) e il latinismo giuridico contene cioè ‘(di cui qui) si dice, si parla’.

Insomma nulla è detto a caso, inutilmente: «quelle diciassette parole sono esattamente pesate, l’una dopo l’altra, l’una rispetto all’altra, in vista della decisione di una controversia giudiziaria» (Fiorelli 2008: 2).

Parole giuste e gentili

Le parole sono importanti, pesano, valgono: chi opera nell’ambito giuridico e, più in generale, al servizio dei cittadini ha, come diceva De Mauro «il dovere costituzionale di farsi capire». Abbiamo esperito in questi tempi segnati dalla pandemia l’importanza dell’uso corretto delle parole, specie quando si sono rivelate ambigue come in qualcuno dei noti DPCM, cioè i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (congiunti / affetti stabili, domicilio / dimora abituale / residenza / abitazione ecc.).

Quelle giuridiche devono essere insomma parole chiare, precise, giuste (nel senso più ampio), e aggiungo che dovrebbero essere anche parole gentili e accoglienti (come ha proposto M. Emanuela Piemontese) sull’esempio della nostra carta per eccellenza, la Costituzione della Repubblica, modello esemplare – e raro – di chiarezza: «la “bibbia laica” degli italiani è infatti una Costituzione gentile, un modello d’accoglienza, di cordialità. E questo spirito amichevole si propaga innanzitutto dal linguaggio scelto dai nostri padri fondatori» (Ainis 2018).

Quanto ad accogliente basti dire che non a caso il determinante tutti compare ben ventuno volte. Insomma un testo in una lingua alla portata dei cittadini anche meno istruiti, che subito dopo l’approvazione fu esposto «nella sala comunale per tutto l’anno perché ogni cittadino potesse prenderne cognizione. I costituenti prestarono un’attenzione eccezionale alla lingua affinché fosse facilmente comprensibile» (Cassese 2020: 102-3).

Ecco un esempio di quella tersità, in cui ogni parola è pensata, pesata, al posto giusto, e coopera a rendere quel testo come un faro, anche quando – anzi soprattutto quando – alcuni di quei diritti e principi sono violati e non garantiti. Si legga l’articolo 9 sulla promozione della ricerca scientifica e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Due periodi brevi, due soli verbi (promuovere e tutelare), ventidue parole in tutto che recitano così:

La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Se e come ciò che sancisce questo articolo della nostra Costituzione sia poi di fatto attuato o disatteso, a ogni cittadino l’ardua sentenza.

Riferimenti bibliografici

Ainis 2014 = Michele Ainis, Le parole della Costituzione, Napoli, Editoriale scientifica.

Ainis 2018 = Michele Ainis, Costituzione, il linguaggio laico e gentile, «la Repubblica» del 9 ottobre, p. 33.

Cassese 2020 = Sabino Cassese, Il buon governo. L’età dei doveri, Milano, Mondadori.

Fiorelli 2008 = Piero Fiorelli, Intorno alle parole del diritto, Milano, Giuffrè.

Grossi 2003 = Paolo Grossi, Carnalità dello spazio giuridico, in Uomo e spazio nell’alto medioevo, Spoleto, Cisam, 2 voll., I, pp. 537-550.

Lubello 2021 = Sergio Lubello, L’italiano del diritto, Roma, Carocci.

Piemontese 1998 = Maria Emanuela Piemontese, «Osar d’ingentilir la lingua forense» è davvero «fatica gittata», in F. Albano Leoni et al. (a cura di), Ai limiti del linguaggio, Roma-Bari, Laterza, pp. 321-330.