Sono state descritte, nell'intervento di Elena Tomasuolo, la complessità e l’eterogeneità del deficit uditivo che possono determinare condizioni molto diverse fra loro a seconda dell’entità della perdita acustica, dei fattori eziologici, dell’età della diagnosi, della protesizzazione, dell’iter logopedico intrapreso.
Trasversale ma non immediatamente visibile
L’handicap causato dalla sordità inoltre, incidendo proprio sulla comunicazione, da un lato è per così dire trasversale, ripercuotendosi su tutte le attività sociali di un individuo, dall’altro risulta paradossalmente nascosto e, per questo, a differenza di altre disabilità, riconoscibile solo al momento di un rapporto diretto.
Questa complessità, unita al carattere di una non immediata visibilità, ha avuto una ricaduta anche sul piano della regolamentazione normativa che appare articolata e disomogenea; sono molte infatti le discipline, di tipo generale e speciale, che direttamente o in modo tangenziale si occupano (anche) della sordità e delle sue implicazioni. Solo per citare le più significative, vale le pena ricordare le leggi 381/1970, 118/1971, 33/1980, 508/1988, 289/1990, 104/1992, 68/1999, 328/2000, 4/2004, 95/2006 e 102/2009; i decreti legislativi 509/1988, 151/2001 e 119/2011, ma anche i decreti ministeriali 5 febbraio 1992 e 27 agosto 1999 n.332 (Sanità) e 2 agosto 2007 (Economia e Finanze).
Problemi di accesso a informazione e servizi
Ad una produzione così ricca e frammentaria si accompagna, poi, nel nostro Paese, il problema della conoscibilità delle norme da parte della generalità dei cittadini e, in particolare, delle persone sorde, per le quali ancora oggi l’accesso all’informazione, alle fonti normative, all’istruzione, alla cultura e al tempo libero, ai servizi, al lavoro, alle prestazioni assistenziali e sanitarie è piuttosto circoscritto, e in alcuni casi precluso, dall’esistenza di numerosi impedimenti sintetizzabili nel limitato ricorso a:
- figure professionali specializzate (assistenti alla comunicazione e interpreti LIS) previste per favorire i processi di integrazione e apprendimento degli studenti sordi (art. 13, legge 104/1992);
- attrezzature tecniche e strumenti specifici in ambito didattico e culturale, quali aule con amplificatori a induzione magnetica, software didattico dedicato, lavagne interattive multimediali, sistemi di scrittura abbreviata e veloce (stenotipia), programmi di riconoscimento vocale e respeaking;
- plain language , linguaggio semplificato volto a ottenere testi di facile lettura e comprensione nella comunicazione istituzionale, a garanzia dell’accesso alle informazioni e ai servizi della PA, così come auspicato dalla legge Stanca 4/2004;
- programmi televisivi sottotitolati o con traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS);
- servizi telefonici “ponte” e SMS per le emergenze.
Il problematico accesso alle fonti normative e le molteplici barriere comunicative hanno prodotto il fenomeno della difficile individuazione ed esigibilità delle tutele approntate dal legislatore in favore delle persone sorde e dei loro familiari e, di conseguenza, in molte occasioni anche una limitata fruizione delle prerogative e dei benefici statuiti dal diritto positivo.
Consapevolezza e autodeterminazione
Non può essere disconosciuto tuttavia che, sulla scorta di importanti cambiamenti sociali e culturali, molti sordi siano divenuti più consapevoli delle implicazioni legate al proprio deficit e, attraverso un processo di autodeterminazione, abbiano cominciato a manifestare con chiarezza le proprie istanze e a reclamare una partecipazione attiva alla vita sociale, culturale, politica ed economica del Paese, che ha portato, negli ultimi anni, all’acceso dibattito sulla questione del riconoscimento della LIS.
La Convenzione dell'Onu (2006)
In questa prospettiva, un segno importante è stato lasciato dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità – approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18 –, all’interno della quale sono contenute importanti statuizioni specificamente rivolte alla tutela dell’identità culturale e linguistica delle persone sorde. Da segnalare in particolare l’art. 21,secondo cui gli Stati parti devono provvedere ad «accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso, da parte delle persone con disabilità, alla lingua dei segni» e a riconoscere e promuovere l’uso di tale lingua(comma 1, lettere b, e). Ma non meno importanti appaiono gli artt. 2, 9, 24 e 30, ai sensi dei quali:
- «per “linguaggio” si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni» (art. 2);
gli Stati parti devono adottare misure adeguate per:
- «mettere a disposizione [...] servizi di mediazione, inclusi guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni» (art. 9, comma 2, lettera e);
- «agevolare l’apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell’identità linguistica della comunità dei sordi»; «garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche [...] ricevano un’istruzione impartita nei linguaggi [...] e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno»; «impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nella lingua dei segni» (art. 24, comma 3, lettere b, c e comma 4);
- garantire ai disabili la fruizione, in formati accessibili, di prodotti culturali, programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e l’accesso a musei, biblioteche e servizi turistici (art. 30, comma 1).
La ratifica della Convenzione da parte del nostro Paese vincola il legislatore a emanare una normativa interna conforme ai diritti e ai nuovi standard di tutela in essa stabiliti in virtù dell’art. 117, comma 1, della Costituzione, ai sensi del quale «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto [...] degli obblighi internazionali» e, dunque, anche di quelli posti dalla Convenzione, il cui recepimento (attraverso la ratifica) dovrebbe pertanto essere più che sufficiente per attribuire un valido fondamento giuridico a quei provvedimenti che si prefiggono un pieno riconoscimento della LIS.
Iniziative cadute nel vuoto
Tuttavia, ad oggi, sono cadute nel vuoto tutte le iniziative parlamentari con questa finalità che, soprattutto nella XVI legislatura, hanno visto schierarsi in contrapposte fazioni deputati e senatori, persone sorde e familiari, associazioni ed enti di categoria, docenti universitari e gente comune, ricercatori di psicolinguistica ed esponenti del mondo medico, liberi movimenti, intellettuali e artisti.
Posizioni eterogenee
Una simile mobilitazione e la travagliata e infruttuosa gestazione dei provvedimenti presentati danno l’idea di quanto il dibattito sia caratterizzato da posizioni eterogenee, come quelle di coloro che rifiutano categoricamente il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana ritenendola una mera tecnica di supporto o un linguaggio mimico-gestuale; oppure auspicano un riconoscimento senza però voler accordare tutela agli aspetti dell’identità culturale e linguistica; o, infine, reclamano con forza un riconoscimento della LIS come lingua minoritaria.
Normativa insufficiente o inapplicata
La posizione da accogliere e sostenere sembra essere proprio quest’ultima, non solo alla luce della ratifica italiana della Convenzione Onu e del vincolo posto al legislatore dall’art. 117 della Costituzione, non semplicemente in virtù del fatto che la normativa nazionale in tema di handicap, integrazione, lavoro, assistenza e accessibilità – seppur di alto profilo – appare ancora insufficiente (o non sufficientemente applicata!) per contenere le barriere comunicative prima elencate, ma anche in nome del diritto fondamentale di ogni essere umano ad esprimere sé stesso nella propria lingua (vocale o visivo-gestuale che sia) e a identificarsi positivamente con essa godendo del rispetto degli altri individui.
Bibliografia e sitografia
De Mauro, T., Guida all’uso delle parole, Editori Riuniti, Roma 2007.
European Agency for D evelopment in Special Nee d s E d ucation (Agenzia Europea per lo Sviluppo dei Bisogni Educativi Speciali)
Strategia Europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere (European Disability Strategy 2010–2020). Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni.
Krausneker, V., La protezione e la promozione delle lingue dei segni e dei diritti dei suoi utilizzatori negli stati membri del Consiglio d’Europa: analisi delle necessità (2008). Divisione per l’Integrazione delle Persone con Disabilità, Consiglio d’Europa.
Maragna, S. e Marziale, B. I diritti dei sordi,Franco Angeli, Milano 2008 (nuova edizione aggiornata 2012).
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle pubbliche amministrazioni , in «Quaderni del Dipartimento per la Funzione Pubblica» n. 8, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1994.
Wheatley, M. e Pabsch, A. (a cura di), Sign Language Legislation in the European Union (2010), Brussels: EUD ( European Union of the Deaf) .