amministrazióne s. f. [dal lat. administratio -onis, der. di administrare «amministrare»]. – 1. a. Atto e ufficio di chi amministra; in senso generico: l’a. dello stato, di un comune; a. di un collegio; a. della giustizia; a. dei sacramenti (anche col sign. di somministrazione). Più specificamente, attività diretta alla gestione di un patrimonio, di un bene o complesso di beni, generalmente altrui e nell’interesse del titolare, sia esso persona fisica oppure giuridica (ma anche di beni proprî), allo scopo di conservarli nello stato e valore attuali impedendone il deterioramento, e di mantenere o incrementarne la capacità produttiva: a. d’azienda, o a. economica; l’a. di un ente, di una società; a. del patrimonio familiare; a. dei beni ereditarî; a. di un fallimento o fallimentare; assumere, affidare l’a. di un istituto; in usi assol.: avere, non avere pratica di amministrazione; atti d’a., o di ordinaria a., quelli che si compiono per la conservazione e l’incremento della produttività dei beni mediante l’impiego dei soli frutti, distinti dagli atti di straordinaria a., che si compiono mediante impiego di beni capitale; in senso fig., cose, affari, problemi di ordinaria a., che appartengono alla pratica quotidiana, e quindi ordinarî, comuni, non eccezionali. Con accezioni partic.: a. controllata, particolare tipo di controllo giudiziario sulla gestione di un’impresa, a cui questa può essere sottoposta, nell’interesse dei creditori, qualora si trovi in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni; a. giudiziaria, amministrazione dei beni del debitore disposta dal giudice, nei casi di espropriazione immobiliare forzata, quando la vendita all’asta ha dato esito negativo e non si possa procedere ad assegnazione dei beni ai creditori; a. straordinaria delle aziende di credito, procedura alla quale sono sottoposte le imprese che esercitano il credito pubblico qualora risultino gravi irregolarità amministrative, o gravi violazioni delle norme legali e statutarie, o si verifichino altri casi previsti dalla legge. In diritto pubblico e internazionale: a. pubblica, il complesso delle attività concrete svolte dallo stato, direttamente o attraverso l’opera di altre persone giuridiche, per la cura dei singoli interessi pubblici, distinte dalle altre attività che sono proprie dello stato, cioè quella legislativa e quella giurisdizionale; a. fiduciaria internazionale, sistema di governo (in ingl. trusteeship) predisposto dalla