Contratto²

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contratto2


contratto2 s. m. [dal lat. contractus -us, der. di contrahĕre «contrarre»; nel sign. 5, attrav. l’ingl. contract]. – 1. In generale, regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano; in partic., nel diritto privato, accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico a contenuto per lo più patrimoniale: stipulare, concludere, firmare, sottoscrivere un c.; annullare, rescindere un c.; c. di acquisto, di vendita; c. di locazione; c. di agenzia (v. agenzia); c. di edizione (v. edizione); c. di matrimonio, o c. matrimoniale, il matrimonio stesso (più esattamente il matrimonio civile), in quanto sancisce l’unione dell’uomo e della donna in comunità di vita, con reciproci diritti e doveri. Nel linguaggio giur.: c. tipico o nominato, il cui schema è previsto e regolato dalla legge; c. atipico o innominato, il cui schema è libero, non regolato dalla legge; c. obbligatorio, che dà vita a un rapporto puramente obbligatorio; c. con efficacia reale, che, in base al semplice consenso, dà luogo alla costituzione, al trasferimento o all’estinzione di un diritto determinato; c. con efficacia immediata e c. a esecuzione differita, a seconda del momento in cui si producono gli effetti; c. a esecuzione continuata e c. a esecuzione periodica, a seconda della durata degli effetti: c. unilaterale, c. bilaterale, c. a prestazioni corrispettive, a seconda dell’incidenza delle obbligazioni consequenziali su una sola o su entrambe le parti; c. commutativo, basato sulla predeterminazione e sulla corrispondenza delle prestazioni; c. aleatorio, basato sulla dipendenza di una o di entrambe le prestazioni da un fattore di incertezza che può giocare a favore dell’una o dell’altra parte; c. con sé stesso, lo stesso che autocontratto; c. a favore di terzo, consistente nella costituzione di un diritto, reale o di credito, a favore di un terzo, il quale acquista tale diritto per effetto della sola stipulazione, salva la possibilità della revoca da parte del promittente sino a quando il terzo stesso non abbia dichiarato di volerne approfittare; ecc. C. preliminare (detto più comunem. compromesso), contratto diretto alla stipulazione di un contratto futuro (detto c. definitivo, in genere traslativo di proprietà o di altri diritti reali): pena la nullità, dev’essere fatto nella stessa forma prescritta dalla legge per il contratto definitivo. C. tipo, quello col quale i contraenti non costituiscono immediatamente fra di loro un rapporto, bensì determinano le norme che saranno vincolanti per i loro eventuali rapporti, specificando fin dal momento della stipulazione del contratto tipo il contenuto dei contratti che potranno essere stipulati. C. agrarî, rapporti (associativi e di scambio) che hanno per oggetto la coltivazione del fondo e lo sfruttamento del bestiame, dando vita a un’impresa agricola (sono stati tali la mezzadria, le colonìe parziarie, la soccida, l’affitto di fondi rustici e, fra quelli non menzionati dal codice, la colonìa perpetua, l’affittanza collettiva, la partitanza, la terzeria, ecc.). 2. C. collettivo (di lavoro), accordo, stipulato tra associazioni sindacali contrapposte, con il quale vengono stabilite norme che disciplinano i rapporti individuali di lavoro dipendente; il suo contenuto si distingue in una parte normativa – concernente la regolamentazione vera e propria dei rapporti individuali di lavoro – e in una parte salariale – nella quale sono stabiliti i minimi di paga; in relazione alla sfera di efficacia territoriale può essere nazionale, regionale, provinciale e comunale; in relazione alle attività economiche può essere intercategoriale, di categoria e aziendale. C. a progetto, contratto di collaborazione collegata ad uno o più progetti lavorativi (sigla: co.pro.) in funzione di un risultato finale, che ha sostituito i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (sigla: co.co.co.). 3. Quasi contratto: espressione che, nell’abrogato codice civile, indicava un fatto volontario e lecito dal quale risulta un’obbligazione verso un terzo o un’obbligazione reciproca tra le parti. 4. C. sociale, secondo la concezione del contrattualismo, la convenzione tra i singoli individui da cui nascerebbe la società: il legislatore che rappresenta tutta la società unita per un c. sociale (Beccaria). L’espressione si è soprattutto diffusa con il titolo dell’opera di J.-J. Rousseau, Contrat social (1762). 5. Nel gioco del bridge, l’impegno che un giocatore assume di realizzare un determinato numero di prese, giocando nel modo da lui dichiarato (dà il nome alla variante del gioco detta bridge contratto). ◆ Dim. contrattino; spreg. contrattùccio; accr. contrattóne.