contròllo s. m. [dal fr. contrôle, ant. contrerole, propr. «registro che fa da riscontro a un altro», comp. di contre «contro» e rôle «registro di atti», che è il lat. rotŭlus «rotolo»]. – 1. a. Il controllare e il suo risultato; verifica, accertamento dell’esistenza di un fatto o dell’esattezza, del corretto funzionamento, della regolarità di qualche cosa, dal punto di vista amministrativo o tecnologico, o anche con riferimento alla salute: fare il c. dei bagagli; i documenti sono risultati in regola al c.; posto di c., o anche semplicem. controllo (fermarsi al c., e sim.), luogo in cui persone appositamente incaricate effettuano controlli e verifiche; c. di un impianto, di un elettrodomestico; visita di c., quella effettuata periodicamente per verificare le proprie condizioni di salute, e anche ciascuna delle visite seguenti a un intervento o a un ciclo terapeutico; nel ciclismo, c. volante, quello effettuato senza che i corridori debbano arrestarsi a firmare per dimostrare il loro regolare passaggio da un determinato punto. b. Vigilanza: il direttore generale ha il c. di tutto l’istituto; esercitare un attento, un accurato, un severo c. (di o su qualcosa); sfuggire al c. (degli agenti, delle guardie di finanza, dei guardiani, ecc.). C. ambientale, serie di operazioni volte all’accertamento dei danni eventualmente subiti dall’ambiente (per es., analisi periodiche sugli scarichi idrici, sui fumi emessi da industrie, abitazioni e macchine, ecc.). In aeronautica, c. del traffico aereo, insieme di operazioni svolte da personale situato nella torre di c. degli aeroporti, il quale, stando in comunicazione con gli aerei e valendosi delle informazioni provenienti dai radar, verifica la rotta e la posizione degli aerei in volo, ai quali fornisce dati sulle condizioni ambientali a terra, ordini di decollo e di atterraggio, variazioni di rotta, velocità e quota, e altre informazioni relative alla navigazione. c. Nelle scienze sperimentali, con riferimento a un determinato fenomeno, confronto tra il fenomeno stesso, quale si produce normalmente, e quello, decorrente parallelamente, che differisce dal normale per aver subìto interventi di cui si vogliano studiare gli effetti; anche, il fenomeno normale, che costituisce, appunto, l’elemento di controllo. 2. a. Attività che un organo dello stato o altro ente svolge mediante particolari norme al fine di disciplinare determinate realtà: esercitare un c. sui prezzi; c. dei cambî, insieme di disposizioni variamente restrittive (contingentamento delle importazioni, limiti all’esportazione turistica di valuta, incentivi ai prodotti nazionali, ecc.) emanate dai governi al fine di limitare la possibilità di convertire la valuta nazionale in valuta estera e difendere così le riserve valutarie; c. degli armamenti, controllo esercitato da una o più potenze sulla qualità e quantità delle proprie armi allo scopo di evitare la corsa agli armamenti, ferme restando le garanzie per la propria sicurezza (può essere realizzato con provvedimenti di disarmo parziale, con accordi per il controllo reciproco tra stati, con patti di non militarizzazione di certe zone geografiche, di messa al bando degli esperimenti nucleari nell’atmosfera, di sospensione delle ricerche su alcuni tipi di armi, come quelle chimico-batteriologiche, ecc.); c. delle nascite (traduz. della locuz. ingl. birth control), regolamentazione del numero delle nascite tendente in genere alla riduzione della procreazione, attuata con varî metodi atti a evitare il concepimento. In partic., nel linguaggio giur., attività diretta ad assicurare la conformità alle leggi e al pubblico interesse di altra attività, per mezzo dell’esercizio di corrispondenti poteri da parte di soggetti diversi da quelli agenti: c. preventivo, quando si esplica prima dell’emanazione dell’atto controllato assumendo la natura di autorizzazione, o prima dell’esecuzione dell’atto assumendo la natura di visto; c. successivo, quando si esplica attraverso la caducazione dell’atto controllato nel presupposto della sua illegittimità (c. repressivo) o attraverso la sostituzione di un soggetto ad altro responsabile di omissione rispetto ad atti dovuti (c. sostitutivo); c. amministrativo, quello, esercitato sulle persone investite di pubbliche funzioni e sugli atti emanati o da emanare, che può essere interno al medesimo organo agente ed esplicantesi nell’esercizio dei poteri gerarchici, oppure esterno a opera di organi ed enti titolari di uno specifico potere al riguardo; c. di legittimità e c. finanziario, quelli esercitati dalla Corte dei conti sugli atti della pubblica amministrazione centrale, su decreti del capo dello stato, sui decreti ministeriali comportanti spese a carico dello stato, sui decreti di nomina, promozione o cessazione di funzionarî dello stato, ecc.; c. fiscale (più spesso al plur., controlli fiscali), quello esercitato dalla