Dòlo

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dolo


dòlo s. m. [dal lat. dolus «inganno, frode», e questo prob. dal gr. δόλος «astuzia»]. – 1. Nel diritto privato, frode, inganno (accezione che il termine aveva anche nel diritto romano, contrapposto a violenza), e in partic., il comportamento di chi, traendo altri ingiustamente in errore, ne vizia il consenso inducendolo a un negozio giuridico quale non avrebbe voluto. 2. Nel diritto penale, la volontà cosciente di compiere un fatto che costituisce reato; si distingue in: d. diretto o intenzionale, rivolto allo scopo di cagionare l’evento, e d. eventuale o di mera previsione, quando si agisce non per cagionare, ma «anche a costo di cagionare» il previsto evento; d. d’impeto, non premeditato, e d. di proposito, la cui massima espressione è la premeditazione; d. concomitante, che guida tutto il processo esecutivo del delitto; d. antecedente, che sussiste soltanto all’inizio dell’attività esecutiva, oppure durante l’attività preparatoria; d. susseguente, che sorge dopo l’azione positiva non diretta a cagionare l’evento e consiste in un consapevole, volontario rifiuto di impedire l’evento stesso; inoltre: d. specifico, il fine specifico che il colpevole si propone di raggiungere, per sé o per altri, attraverso il reato.