Immunità

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immunita


immunità s. f. [dal lat. immunĭtas -atis, der. di immunis: v. immune]. – 1. a. In senso storico, esenzione da oneri pubblici (lat. munera) o aggravî fiscali, secondo un istituto che risale al basso Impero e perdura durante l’alto medioevo: concedere l’i. a un ente ecclesiastico; godere dell’immunità. In partic., i. ecclesiastiche, il complesso dei privilegi, diversi nei varî tempi e nei varî stati, per i quali le persone e le cose ecclesiastiche e anche i luoghi sacri (rispettivam. i. personali, i. reali, i. locali) sono esenti da taluni gravami; per es., in Italia, l’impignorabilità, per quanto riguarda le cose, e l’esenzione dal servizio militare (finché questo è stato obbligatorio). b. Nell’uso mod., i. parlamentari, guarentigie concesse, in deroga al diritto comune, ai membri del Parlamento, consistenti nell’insindacabilità delle loro opinioni e dei voti da essi espressi nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e nell’impossibilità, senza previa autorizzazione della camera di cui sono membri, di essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare, di essere arrestati o comunque privati della libertà personale, salvo che siano colti nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura (sottoporre il parlamentare a procedimento penale è invece possibile senza autorizzazione). c. Trattamento che, in base al diritto internazionale generale o convenzionale, gli stati hanno l’obbligo di fare nel loro territorio agli organi degli altri stati o di altri soggetti di diritto internazionale, o agli stati esteri stessi o agli altri soggetti internazionali. I. diplomatiche, il complesso delle garanzie e dei privilegi che gli stati, in base a norme di diritto internazionale, devono riservare agli agenti diplomatici accreditati presso di essi, con riguardo sia alle cose che si trovano in rapporto con la missione diplomatica (per es., l’inviolabilità dell’abitazione dell’agente diplomatico), sia alla persona stessa dell’agente diplomatico (per es., l’inviolabilità personale, l’esenzione dalla giurisdizione civile e penale). 2. a. In medicina, la condizione, innata o acquisita, di refrattarietà di un organismo a una malattia infettiva o all’azione di una tossina, o più particolarm. alle sostanze chimiche proprie di un microrganismo infettante (o da questo elaborate durante il suo metabolismo) o di un agente contaminante in genere, contro le quali l’organismo reagisce formando molecole protidiche (anticorpi) capaci di una specifica reattività con i composti chimici eterogenei (antigeni) che hanno funzionato da stimolo, qualora essi tornino successivamente in contatto con l’organismo. Talora, però, l’unione tra antigene e anticorpo è seguita da fenomeni patologici (per es., in caso di anafilassi); inoltre, situazioni immunologiche particolari sono alla base di alcune malattie connesse alla comparsa di anticorpi attivi contro le stesse componenti dell’organismo (malattie autoimmuni). b. In patologia vegetale, condizione di resistenza assoluta a un organismo patogeno, della cui presenza la pianta ospite non manifesta alcun sintomo; i. indotta, la capacità di difesa che insorge nella pianta dopo un’infezione. TAV.