Matrimònio

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matrimonio


matrimònio s. m. [dal lat. matrimonium, der. di mater -tris «madre», sul modello di patrimonium]. – 1. a. Istituto giuridico (o, secondo la Chiesa cattolica, sacramento) mediante cui si dà forma legale (e rispettivam. carattere sacro) all’unione fisica e spirituale dell’uomo (marito) e della donna (moglie) che stabiliscono di vivere in comunità di vita al fine di fondare la famiglia: m. valido, m. nullo; consumare il m., dargli compimento, da parte degli sposi, con l’atto sessuale; m. rato e consumato, m. rato e non consumato (v. rato); impedimenti al m.; promessa di m.; scioglimento, annullamento di m.; un m. d’amore, in contrapp. a m. d’interesse, di convenienza, o a m. di necessità; m. riparatore, tra due persone che hanno concepito un figlio al di fuori del vincolo legittimo e dunque sono oggetto di riprovazione morale nelle culture e negli ambienti che condannano i rapporti sessuali prematrimoniali; promettere, dare in m., dei genitori; legarsi, congiungersi, unirsi in m., degli sposi stessi; il m. romano, germanico, cristiano, cattolico, quando se ne vogliano rilevare le diverse concezioni morali, sociali, legali; m. morganatico (v. morganatico), di re o principe con donna di condizione sociale inferiore; m. di disparaggio, nel medioevo, quello compiuto tra un uomo di alto lignaggio e una donna di minore stato (v. disparaggio); m. putativo (v. putativo). Con sign. più ampio, in antropologia sociale, l’unione di un uomo e di una donna; normalmente permanente o comunque tale per cui i figli nati dalla coppia, oppure adottati, sono riconosciuti quali prole legittima dei due genitori da parte della comunità sociale. b. Per estens., il periodo di tempo durante il quale i coniugi vivono insieme: è stato un m. felice; si sono separati dopo 10 anni di matrimonio. 2. Il rito, laico o religioso, nel quale un uomo e una donna manifestano la volontà di unirsi come marito e moglie: m. civile; m. religioso, o più propriam. m. canonico, contratto da due battezzati secondo le norme del diritto canonico; m. misto, in diritto canonico, celebrato tra un battezzato cattolico e un battezzato non cattolico (e m. naturale è detto quello celebrato tra due non battezzati); m. concordatario, matrimonio canonico, cui sono riconosciuti, in forza degli accordi concordatarî tra l’Italia e la Santa Sede e in seguito a regolare trascrizione nei registri dello stato civile, gli effetti civili; m. di coscienza o segreto, matrimonio canonico, contratto senza pubblicazioni, alla presenza solo di due testimoni e del sacerdote, caratterizzato da particolari obblighi di segretezza e al quale si ricorre solo per comprovati motivi di gravità e urgenza; m. in extremis, celebrato nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, senza pubblicazioni, a condizione che gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti al matrimonio che non siano suscettibili di dispensa; m. per procura, quando uno degli sposi si fa rappresentare all’atto della celebrazione da un soggetto che manifesta per lui, in base a procura, la volontà di unirsi in matrimonio (nel diritto italiano è ammesso solo per militari e assimilati in tempo di guerra, e in tempo di pace solo per residenti fuori dallo stato, purché concorrano gravi motivi da accertarsi da parte del tribunale); m. attentato, in diritto canonico, matrimonio (non valido) contratto in malafede da almeno uno dei coniugi. Con uso generico, testimoni al m. o del m.; celebrare il m., compierne il rito; benedire il m., celebrarlo secondo il rito religioso; assistere al m., essere invitati a un m., alla cerimonia; al m. seguì un grande rinfresco; dopo il m. gli sposi partirono per un lungo viaggio di nozze. ◆ Spreg. matrimoniùccio; accr. matrimonióne, con riferimento al lusso e allo sfarzo della cerimonia e alla condizione sociale degli sposi; pegg. matrimoniàccio, mal combinato e di esito non felice (tutti dell’uso fam. o pop.).