Reato

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reato


s. m. [dal lat. tardo reatus -us «condizione di accusato; colpa», der. di reus «accusato, colpevole»]. – Nel diritto, atto antigiuridico, che produce un evento contrario a un interesse protetto dalla norma penale e che pertanto è punibile con sanzioni specifiche dette pene (è termine comprensivo sia del delitto sia della contravvenzione, e nei sistemi giuridici moderni per essere punibile deve essere specificamente e espressamente previsto dalle leggi): r. comuni, quelli previsti dal codice penale, r. speciali, quelli previsti in singole leggi non comprese nella codificazione; r. perseguibili d’ufficio o a querela di parte; r. militari; r. finanziarî; r. di stampa (o, più precisamente, r. a mezzo stampa periodica); r. di opinione, ipotesi criminosa diretta a reprimere la mera manifestazione di pensiero, tipica dei regimi illiberali e generalmente considerata incostituzionale nei regimi democratici; si distinguono inoltre: r. commissivo, consistente in un’azione positiva espressamente proibita dalla legge, e r. omissivo, nel quale la condotta criminosa consiste nell’astensione da un’azione che è imposta dalla legge (per es., l’omissione di atti d’ufficio); r. continuato, consistente in azioni poste in essere anche in tempi diversi, esecutive però di un unico progetto criminoso; r. di danno, che implica la lesione effettiva di un bene protetto dalla legge, e r. di pericolo, che non produce un danno effettivo, ma solo un possibile pregiudizio di un bene tutelato dalla legge (per es., l’istigazione a delinquere); r. aberrante, quello commesso contro persona diversa da quella che si credeva o producente un evento diverso da quello atteso; r. di pericolo, quello che si commette per il fatto stesso di mettere in pericolo un bene giuridico (indipendentemente, cioè, dagli eventuali danni che gli si potrebbero arrecare); r. consumato, il reato che presenta tutti i requisiti previsti dalla legge perché venga considerato esemplare nel modo in cui è stato commesso e per gli effetti provocati; r. tentato, tentativo di reato; r. plurisoggettivo (v. plurisoggettivo); r. ambientale, ogni reato che venga commesso contro l’ambiente (contaminazione di falde acquifere, abusivismo edilizio, incendi dolosi, ecc.). Avviso di reato, avviso di procedimento che il giudice istruttore (o il pubblico ministero e il pretore nei procedimenti con istruzione sommaria) è tenuto a comunicare a chi può avere interesse come parte privata (sostituito, con legge 15 dicembre 1972, dalla comunicazione giudiziaria: v. comunicazione, n. 1 e); corpo del r., v. corpo, n. 1 b; quasi reato, locuz. usata per indicare il reato putativo e il reato impossibile (v. ai due aggettivi). Nell’uso com., per iperbole o ironia: il mio capo ufficio considera un r. la scarsa puntualità.

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