Referèndum

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referendum


referèndum s. m. [propr. lat. mod., gerundivo neutro sostantivato del verbo referre «riferire», dalla locuz. ad referendum «(convocazione) per riferire»]. – 1. Istituto giuridico per il quale, in senso lato, è consentita o richiesta al corpo elettorale una decisione su singole questioni; in senso più ristretto, pronuncia popolare, autorizzata dalla legge e nei modi da questa previsti, su un atto normativo. Secondo la materia si distinguono il r. istituzionale, il r. legislativo, il r. d’indirizzo politico (su atti del potere esecutivo centrale o locale) e il r. sanzionatorio (per revocare rappresentanti del popolo o funzionarî); secondo l’efficacia il r. autonomo e il r. parte di un procedimento; secondo la natura il r. obbligatorio e il r. facoltativo. Nell’attuale ordinamento italiano sono previste due forme di referendum (a parte il r. istituzionale del 2 giugno 1946 dal quale è nata la Repubblica Italiana): il r. sulle leggi costituzionali o r. costituzionale, esperibile solo se la legge costituzionale non abbia avuto l’approvazione dei due terzi del parlamento; il r. sulle leggi ordinarie o r. legislativo, cui si può ricorrere per l’abrogazione (r. abrogativo) totale o parziale di determinate leggi ordinarie (o di altri atti aventi valore di legge) quando lo richiedano almeno cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali; sono inoltre previsti referendum regionali su leggi e provvedimenti amministrativi delle regioni, in conformità ai singoli statuti. Per estens., r. di partito, r. sindacale, attuati per verificare la volontà e gli orientamenti della base di un partito politico o di un’organizzazione sindacale. 2. In statistica, mezzo per la rilevazione di dati individuali, usato spec. nelle indagini sull’opinione pubblica, in partic. per le ricerche di mercato, svolto normalmente per posta e per telefono (r. postale, telefonico). ◆ Per l’uso dell’espressione ad referendum nel linguaggio diplomatico, v. ad referendum.