registro s. m. [lat. tardo regesta -orum, neutro pl.; v. regesto]. – 1. Libro, quaderno, fascicolo o volume formato da un certo numero di fogli (per lo più numerati progressivamente, contrassegnati e forniti di suddivisioni e indicazioni varie), nel quale si registrano o si annotano in un determinato ordine (normalmente di successione nel tempo) atti e fatti, operazioni e situazioni, elementi e dati, di carattere soprattutto contabile e commerciale, economico e finanziario, amministrativo e giuridico: r. di carico e scarico di magazzino, r. delle vendite, r. dei pagamenti e r. contabili (ma denominati libri contabili se si tratta di documenti che devono essere tenuti per legge); nell’uso scolastico, r. delle lezioni, in cui ciascun insegnante annota gli argomenti delle lezioni svolte, le assenze degli alunni, i voti da essi riportati, o i corrispondenti giudizî e r. (o giornale) di classe, in cui i varî insegnanti di ciascuna classe annotano i fatti più rilevanti relativi allo svolgimento delle lezioni e all’andamento scolastico; r. della popolazione e r. di stato civile, i documenti anagrafici in cui ogni comune è tenuto ad annotare tutti i residenti e, rispettivamente, le nascite e le morti, la cittadinanza; r. delle presenze, delle firme di presenza, nei quali, in alcuni uffici pubblici e privati, i dipendenti appongono la firma di presenza in servizio (oggi per lo più sostituito da altri sistemi di controllo automatico); r. delle firme, nelle banche, in cui sono apposte, per eventuali controlli, le firme autografe dei clienti; nella marina mercantile, r. di bordo (o giornale di boccaporto), in cui si annota la qualità e quantità delle merci imbarcate, la loro provenienza e destinazione, e la distribuzione nelle stive; r. matricolare, nella marina militare, in cui sono raccolti i dati sullo scafo, sull’apparato motore, sull’armamento e sulle dotazioni; r. delle persone giuridiche, conservato presso la cancelleria del tribunale, per iscrivere tutti i dati relativi alla costituzione e alle modificazioni delle persone giuridiche; r. delle successioni, tenuto presso le cancellerie di ogni pretura, per inserirvi gli estremi degli atti relativi alle successioni; r. dei falliti, r. delle tutele, ecc. Usi e sign. particolari: a. Nell’amministrazione statale italiana, denominazione di varie raccolte ufficiali di dati (su registri, schedarî, ecc.) la cui tenuta, obbligatoria per legge, è affidata a organi dello stato ed enti di diritto pubblico, allo scopo di registrare e classificare, controllare e certificare, determinati fatti di particolare rilevanza giuridica, commerciale, finanziaria e fiscale, e degli enti stessi preposti a questo ufficio: r. immobiliari, in cui si eseguono le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni, e le relative certificazioni, di tutti i beni immobili, e di alcuni beni mobili indicati dalla legge; r. automobilistico, per le iscrizioni, le trascrizioni riguardanti la proprietà e l’uso, e le annotazioni dei veicoli a motore; r. aeronautico italiano e nazionale, per l’immatricolazione, la classificazione, il collaudo e la sorveglianza, degli aeromobili civili; r. navali, per l’iscrizione, la classificazione, la sorveglianza e il controllo delle navi civili; r. delle imprese, tenuto presso le camere di commercio di ogni provincia per conservare gli estremi delle imprese produttrici di beni e servizî, nonché tutti gli atti interessanti la loro attività e le modificazioni di essa, compresa la cessazione. Ufficio del r. (o assol. registro), organo esecutivo locale del ministero delle Finanze cui compete l’accertamento, la liquidazione e la riscossione delle