Riconosciménto

Vocabolario on line

riconoscimento


riconosciménto s. m. [der. di riconoscere]. – L’azione e l’atto di riconoscere, il fatto di venire riconosciuto. 1. a. Identificazione di persone, fatti e situazioni, oggetti e cose: segni di r., che possono agevolare l’identificazione di una persona; documenti di r. personale, e tessera, tesserino, piastrino di r.; segnali di r., di navi e anche di aerei, come bandiere, suoni di sirena, razzi e altre segnalazioni luminose, e, per le grandi distanze, segnalazioni radio; r. di una sostanza, in chimica analitica, identificazione, con metodi fisici o chimici, dei suoi componenti. R. delle forme, la parte dell’informatica che si occupa della descrizione, dell’analisi strutturale e della classificazione delle forme della realtà; ne fa parte, in partic., il r. di caratteri, tecnica di analisi ottica che consente di determinare la presenza o l’assenza in un’immagine bidimensionale di strutture predefinite, dette caratteri (che potrebbero essere anche i normali caratteri dell’alfabeto e dell’aritmetica). b. Il fatto di riconoscere una persona, un luogo, un oggetto, nel senso di rendersi conto (ed eventualmente dichiarare) di averli già conosciuti e quindi della loro identità con quelli conservati nella memoria: la sua fisionomia era così mutata che non mi fu facile il r. del mio vecchio compagno di scuola; per la consegna del portafogli trovato è necessario il r. da parte del suo proprietario; in psicologia, falso r., espressione con cui è talvolta tradotto il fr. déjà vu (v.). 2. Ammissione, presa d’atto o accettazione dell’esistenza e della validità di una situazione o di un fatto: r. di una colpa, di un proprio errore o difetto; r. di un titolo, di una qualifica, del servizio prestato prima dell’entrata in ruolo; r. di un ente, di un istituto d’istruzione; r. di una facoltà, di un diritto. In partic., nel linguaggio giur.: a. In diritto civile, r. di debito, v. ricognizione, n. 1 a; r. della personalità giuridica, attribuzione, a enti di carattere privato, dello status di persona giuridica, mediante provvedimento del presidente della Repubblica; r. dei figli naturali, atto con cui uno o tutti e due i genitori riconoscono formalmente lo stato di figlio naturale, equiparato a quello di figlio legittimo, a un figlio non nato dal loro matrimonio. b. In diritto penale, r. di una sentenza straniera, disposto, in determinati casi, dalla corte d’appello competente per territorio. c. In diritto internazionale, r. di uno stato, di un governo, di un nuovo assetto o di un’annessione territoriale, atto unilaterale con cui uno stato riconosce come valida e legittima, o comunque esistente e operante sul piano dei rapporti politici e diplomatici, una nuova situazione di diritto o di fatto determinatasi in uno o più altri stati. 3. a. L’azione e il fatto di riconoscere i meriti o le benemerenze di una persona e il conseguente debito di gratitudine verso di essa: in r. dei servigi da lui resi alla società ...; la dimostrazione stessa di questo sentimento e il mezzo concreto che ne costituisce l’attestato: merita questo r. delle sue fatiche; ha sempre operato onestamente rifiutando qualunque r. gli venisse proposto. b. Compenso, rimunerazione (specie se di carattere straordinario), gratifica: un r. in o di danaro; l’ebbe come r. per le sue prestazioni.

© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata

CATEGORIE