Sabotàggio

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sabotaggio


sabotàggio s. m. [dal fr. sabotage, der. di saboter «sabotare»]. – 1. a. Danneggiamento degli edifici o degli impianti di un’azienda agricola o industriale, compiuto allo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, come atto di rappresaglia economica o politica, penalmente considerato un delitto contro l’economia pubblica: il s. di un macchinario; il ritmo della produzione è stato rallentato da continui atti di sabotaggio. b. Per estens., azione di resistenza o di rivolta intesa a diminuire il potenziale bellico e a intralciare il funzionamento dei servizî di un nemico interno o esterno: il rifornimento di viveri e munizioni delle truppe di occupazione è stato ostacolato dal sistematico s. dei ferrovieri; gli insuccessi militari provocarono una recrudescenza degli atti di sabotaggio. Anche, in caso di conflitto armato internazionale, metodo non convenzionale di combattimento contro obiettivo militare, effettuato da particolari unità delle forze regolari (commandos, incursori, ecc., alle quali comunque sia riconosciuto lo statuto internazionale di combattente) operanti in territorio controllato dall’avversario in condizioni di clandestinità: il s. del centro missilistico di difesa antiaerea è stato portato a termine dagli incursori di marina. c. Azione di chi, per motivi politici o per comportamento sovversivo, attenta alla sicurezza dei mezzi pubblici di trasporto (terrestri, marittimi, aerei), oppure ostacola in vario modo il funzionamento dei servizî pubblici anche danneggiandone gli impianti, o comunque compie atti di devastazione: gli investigatori sospettano che il grave disastro ferroviario sia stato provocato da un atto di s.; per s. sono stati tagliati in più punti i fili del telefono. In caso di conflitto internazionale, particolare gravità assume il s. di opere militari, considerato un delitto contro la personalità dello stato, commesso da chi rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi e altre opere militari o adibite al servizio delle Forze Armate dello stato a danno del proprio Paese e a favore di una nazione nemica; tale reato può comportare la pena dell’ergastolo. 2. fig. a. Azione svolta per ostacolare o ritardare la realizzazione di un progetto, per disturbare il libero svolgersi di un’attività, e sim. (con sign. molto vicino a ostruzionismo): s. parlamentare, espressione usata talvolta per indicare l’ostruzionismo esercitato dai rappresentanti della minoranza in parlamento per impedire l’approvazione di una legge o di una qualsiasi deliberazione. b. Azione intesa a intralciare l’attività di un superiore o di un collaboratore, o a svalutarne l’opera e la figura: il s. dei funzionarî più anziani ha fatto arenare ogni iniziativa del nuovo direttore. Anche, il comportamento di chi deliberatamente non svolge o svolge male il proprio lavoro per mettere in cattiva luce l’ente o la persona da cui dipende.

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