Servitù

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servitu


servitù (ant. servitute e servitude) s. f. [dal lat. servĭtus -utis «schiavitù», der. di servus: v. servo]. – 1. a. Condizione di servo, cioè di schiavo (sinon. quindi, di tono più elevato, di schiavitù): ridurre, essere ridotti in s.; liberare, liberarsi, riscattarsi dalla s.; Nes[s]un di servitù già mai si dolse Né di morte quant’io di libertate (Petrarca). In partic., s. della gleba, istituto giuridico tipicamente medievale, formatosi negli ultimi secoli dell’Impero romano, per il quale il contadino era legato alla terra che coltivava e non poteva abbandonarla: tale condizione, ereditaria, comprendeva una serie di vincoli e oneri e una potestà generale del signore sulla persona e sul patrimonio del contadino stesso, per cui questo poteva essere dato in pegno e alienato insieme col fondo. b. Con riferimento a paesi e nazioni, soggezione allo straniero, mancanza di libertà e di autonomia: la s. della patria; riscattarsi dalla s. del colonialismo; una nazione tornata libera dopo anni di servitù. c. Con riferimento ad animali, sinon. letter. di cattività, prigionia: un leoncino nato in servitù. d. ant. Con riferimento a cose: navi di s., denominazione generica di naviglio a servizio di unità maggiori, oggi detto naviglio ausiliario. 2. Come astratto di servo nel suo sign. più com., e con valore concr. e collettivo, l’insieme di servitori, di domestici di una casa: trattare bene, o male, la s.; una scala, un ingresso a parte per la s.; quel pomeriggio la s. aveva libera uscita. 3. Nel linguaggio giur.: a. S. prediale, diritto reale consistente in una limitazione al godimento di un bene immobile, imposta cioè sopra un fondo (detto servente) per l’utilità di un altro fondo (detto dominante) appartenente a diverso proprietario; si distinguono s. attive, o affermative, quelle che obbligano il proprietario del fondo servente a consentire un’attività al proprietario del fondo dominante (in modo continuato per le cosiddette s. continue, come per es. la s. di acquedotto; o in modo discontinuo per le s. discontinue, come sono in partic. la s. di passaggio e la s. di pascolo), e s. negative, quelle che obbligano il titolare del fondo servente a non fare determinate cose, come per es. costruire, piantare alberi, ecc.; si dicono s. apparenti quelle per il cui esercizio sono destinate opere visibili e permanenti (come può essere, per es., una strada o un acquedotto), non apparenti le altre; s. militari, limitazioni della proprietà fondiaria, per garantire la piena funzionalità e la sicurezza del bene demaniale destinato alla difesa militare dello Stato; si distinguono infine s. volontarie se si costituiscono in base a un accordo (contratto, testamento) tra le parti, coattive se costituite nei casi determinati dalla legge, anche contro la volontà del proprietario del fondo servente, da una sentenza del giudice o da un atto amministrativo. b. Analogam. nel diritto internazionale, si chiama servitù un diritto reale concernente un determinato territorio e consistente nella limitazione della sovranità di uno stato relativamente a tale territorio, accordata dallo stato stesso a un altro al fine di assicurargli il godimento di un particolare vantaggio. 4. fig. Cosa, fatto, situazione che obbliga a un determinato comportamento o che limita fortemente la libertà di azione (meno com. di schiavitù, usato in senso fig.): ribellarsi alla s. dell’orario fisso; sottrarsi alla s. della rima; anche con sign. concr., attività che obbliga a un’applicazione continua o pesante: questo lavoro è una gran servitù.