Sospensióne

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sospensione


sospensióne s. f. [dal lat. suspensio -onis, der. di suspensus, part. pass. di suspendĕre «sospendere»]. – 1. a. Il fatto di appendere, d’essere appeso: lampada a s., o anche semplicem. sospensione, lampada da appendere al soffitto mediante il filo di alimentazione. Nella ginnastica, la posizione con il corpo sollevato da terra, sostenuto dalle sole braccia a un attrezzo (per es., le parallele, gli anelli) più in alto rispetto al centro di gravità del corpo: esercizî in s., di s., dalla sospensione. b. In aerostatica, fune di s. o complesso delle funi di s., o semplicem. sospensione, le funi che collegano la navicella all’involucro di un aerostato. S. interna, l’insieme delle funi interne all’involucro di un dirigibile floscio o semirigido che trasmettono una parte della forza ascensionale ai punti di vincolo dei carichi. c. In idrogeologia, trasporto per s., in contrapp. a trasporto per saltazione, quello di materiali detritici all’interno di una massa fluida (aria o acqua). d. In chimica fisica, sistema disperso liquido-solido, nel quale il solido costituisce la fase dispersa; a seconda delle dimensioni delle particelle solide si va dalle s. grossolane alle s. colloidali. e. In fisica, denominazione generica di ogni collegamento fra due corpi, atto a tenere uno di essi attaccato all’altro: s. di un pendolo, la condizione in cui la massa di un pendolo è vincolata a un punto (punto di s.) mediante un filo inestensibile (filo di s. o, brevemente, sospensione); analogamente, per gli strumenti di misura a equipaggio mobile (amperometri a bobina mobile e derivati, strumenti ad ago magnetico, ecc.), il dispositivo che sostiene l’equipaggio, consentendone la rotazione intorno a un asse verticale o orizzontale, in molti casi costituito da un filo (s. monofilare) o da due fili paralleli (s. bifilare) che hanno spesso anche la funzione di sviluppare, per elasticità di torsione, la coppia equilibrante dell’effetto della grandezza misurata e, negli strumenti elettrici, di addurre corrente all’equipaggio mobile. f. Nella tecnica, collegamento elastico tra organi di una macchina destinato a ridurre le mutue scosse e sollecitazioni durante il funzionamento della macchina stessa. In partic., sospensioni per autoveicoli, gli organi meccanici (molle e ammortizzatori variamente combinati con barre di torsione, aste, ecc.) che collegano le ruote alla struttura principale dell’autoveicolo; hanno la funzione di attenuare le oscillazioni all’interno del veicolo e di mantenere nel contempo la perfetta aderenza dei pneumatici sulla strada: s. anteriore, s. posteriore, s. a triangolo oscillante, s. a parallelogramma articolato. 2. fig. Interruzione, cessazione temporanea di un’attività o di una situazione: s. dei lavori, di un lavoro; proporre la s. della seduta; chiedere la s. della gara, dell’incontro; riprendere la cura dopo una s. di due giorni; s. degli assegni, dei pagamenti, ecc. In partic.: a. Nella pallacanestro, uno dei quattro arresti del gioco (due per ogni tempo della partita), della durata massima di un minuto ognuno, che ciascuna squadra ha il diritto di chiedere durante una partita. b. Nel diritto amministrativo e penale: s. della prestazione, facoltà riconosciuta a un contraente di sospendere l’esecuzione del contratto qualora le condizioni dell’altra parte siano divenute tali da far ritenere improbabile l’esecuzione della controprestazione; s. dell’atto amministrativo, v. sospensiva; s. condizionale della pena, v. condizionale, n. 2. Nel diritto processuale, s. del dibattimento, quando la continuazione del dibattimento è differita a data stabilita dal giudice, senza che la parte dibattimentale già svolta perda nulla del proprio valore processuale; s. del processo, quando l’andamento normale del rapporto processuale subisce una stasi nel suo corso o per espressa disposizione di legge (s. necessaria), o per accordo delle parti (s. consensuale) o per apprezzamento discrezionale del giudice (s. facoltativa): in ogni caso la ripresa del processo sarà condizionata dall’evolversi della situazione che ne abbia causato la sospensione. c. Nel diritto internazionale, s. d’armi (o tregua), l’accordo concluso tra due stati belligeranti di far cessare temporaneamente le operazioni belliche, allo scopo di consentire lo svolgimento dei negoziati per la resa, l’evacuamento delle piazzeforti, la raccolta dei morti e dei feriti. d. In filosofia, s. del giudizio, locuz. con cui si rende comunem. il gr. ἐποχή (v. epochè) e usata spec. con riferimento allo scetticismo antico e alla filosofia di E. Husserl. e. Interruzione momentanea del discorso, provocata da incertezza, emozione, ecc., o anche effettuata artificiosamente allo scopo di ottenere determinati effetti sull’ascoltatore: prima di proseguire, fece una breve s., schiarendosi la gola; dopo averle fatto più d’una volta giurare che non fiaterebbe, finalmente, con molte s., con molti ohimè, [don Abbondio] le raccontò il miserabile caso (Manzoni); è anche figura retorica tradizionale, consistente nel lasciare volutamente interrotto un discorso (sinon. di reticenza o, con parola greca, aposiopesi). Per i punti, o puntini, di sospensione, con cui tali interruzioni vengono rappresentate nello scritto, v. punto2 (nel sign. 2 a). f. fig. Stato di apprensione, di ansiosa attesa: il principe era stato fino allora in una s. molto penosa: a quella notizia, respirò (Manzoni); con questo sign., anche, e più com., s. d’animo (cfr. l’espressione stare con l’animo sospeso). 3. Interruzione, per lo più provvisoria o temporanea, da un’attività o da una funzione, imposta d’autorità come punizione o per altri gravi motivi. In partic.: a. Nel diritto, sanzione disciplinare o penale, o anche misura cautelativa, consistente nella privazione temporanea di una funzione, di un servizio, di una capacità: s. dall’esercizio di una professione o di un’arte, s. dall’esercizio della patria potestà; s. dalla qualifica, sanzione disciplinare per gli impiegati dello stato; s. cautelare, quella dell’impiegato sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Per estens., nelle scuole primarie e secondarie, s. dalle lezioni, e assol. sospensione, provvedimento disciplinare nei riguardi di scolari e studenti che hanno commesso gravi atti d’indisciplina: dare, infliggere una s., 15 giorni di s. o una s. di 15 giorni. b. Nella gerarchia ecclesiastica, pena che può essere inflitta ai chierici, consistente nella privazione dell’esercizio di determinati diritti o facoltà. Per la s. a divinis, v. a divinis. c. In marina, s. di classe, esclusione temporanea di una nave dal beneficio della sua iscrizione a un determinato registro di classificazione, spec. per deficienze tecniche che non ne garantiscono più la sicurezza di navigazione. d. Nello sport, punizione, inflitta a chi abbia violato in gara le norme regolamentari, consistente nella proibizione di partecipare a ulteriori gare per un periodo di tempo determinato.

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