testaménto s. m. [dal lat. testamentum, der. di testari: v. testare1]. – 1. Atto giuridico, essenzialmente revocabile, con il quale una persona dispone (salvo ipotesi eccezionali) in forma scritta delle proprie sostanze, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte, e può contenere inoltre disposizioni non patrimoniali (come il riconoscimento di un figlio naturale), del pari giuridicamente efficaci: t. pubblico, quello ricevuto, alla presenza di due testimoni, dal notaio che, messolo per iscritto, lo legge al testatore; t. segreto, quello presentato in busta chiusa al notaio, che la sigilla in presenza di testimoni e stende su di essa atto di riconoscimento; t. olografo, redatto integralmente di mano del testatore e da lui datato e sottoscritto; t. congiuntivo o reciproco, quello che nel medesimo atto accoglie la volontà di due o più persone a favore reciproco o di terzi (considerato però nullo dalla legge); t. speciale, quello che, malgrado rilevanti difetti di forma, è considerato valido dalla legge in considerazione delle circostanze particolari o eccezionali in cui versa il testatore (calamità naturali, epidemie, viaggi per mare, ecc.); t. biologico (ingl. living will), documento con cui una persona, dotata di piena capacità, esprime la propria volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o no essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o per traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso; t. nuncupativo, nel diritto romano (v. nuncupativo); fare testamento (e in senso fig., puoi fare t.!, ormai può fare t., sei condannato a morire, è ormai prossimo alla morte); è morto senza t. o senza far t.; disporre per t. dei proprî beni; lasciare per t. qualche cosa a qualcuno; ricevere, ereditare per t.; apertura, pubblicazione, esecuzione del t.; impugnare, invalidare, annullare un t.; le clausole, i codicilli del testamento. 2. T. spirituale, espressione con cui viene tradizionalmente indicato un complesso di disposizioni, di carattere non patrimoniale ma ideologico o morale, che, incluso come parte nel vero e proprio testamento o steso come documento a sé, costituisce il lascito spirituale del testatore, il quale affida ad altri (discendenti, discepoli, concittadini, ecc.) il compito di continuare l’opera da lui intrapresa in vita o raccomanda di proseguire nel culto dei suoi stessi ideali. In senso fig., l’espressione indica anche scritti e opere (e talora atti, comportamenti, esempî di vita) che, pur senza essere stati coscientemente diretti a questo scopo, costituiscono in realtà il lascito spirituale di una persona importante per i superstiti e per i posteri. 3. estens. a. Gioco di pegni, in uso soprattutto fra ragazzi, talora anche fra adulti: chi deve «pagare il pegno» è invitato da un compagno che, postosi alle sue spalle, fa con la mano, senza essere visto da lui, un determinato gesto (allusivo a una percossa, a una botta in testa, a un calcio, oppure a una carezza, a un bacio, ecc.), a rispondere alle sue domande: «quanti di questi?» e «da chi?»; il compagno designato diventa allora l’esecutore della sgradevole o gradevole penitenza. b. Tipo di rappresentazione drammatica del folclore toscano (limitata oggi al contado lucchese), composta, come il contrasto e la zinganetta, affini per intrecci e carattere dei personaggi, in strofe di tre settenarî e un quinario: è in genere una parodia dei testamenti e dei contratti nuziali, e la figura centrale è costituita dal dottore (cioè il notaio). 4. a. Nella Vulgata, il termine (lat. testamentum, che rende il gr. διαϑήκη, traduz. di bĕrīt del testo ebraico) è frequente col sign. di patto, promessa, alleanza; donde, in partic., il patto tra Dio e il suo popolo, e il documento che attesta tale patto, la Bibbia, cioè il Vecchio (o Antico) Testamento, e poi, per analogia, il Nuovo Testamento (ma l’attribuzione del termine alla raccolta dei libri ispirati della Sacra Scrittura è già in s. Paolo): Avete il novo e ’l vecchio Testamento, E ’l pastor della Chiesa che vi guida; Questo vi basti a vostro salvamento (Dante). Per estens., le due espressioni sono spesso adoperate a designare, rispettivam., l’epoca precedente e quella seguente alla venuta del Messia: le vicende degli Ebrei nel tempo del Vecchio T.; il messaggio di carità lasciato da Gesù agli uomini del Nuovo Testamento. b. Con il sign. 1 (o con sign. affine), la parola compare invece nella denominazione tradizionale di alcuni scritti apocrifi del Vecchio Testamento, come il T. di Adamo, il T. di Abramo, il T. di