Tribunale

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tribunale


s. m. [dal lat. tribunal -alis, dapprima tribunale, neutro sostantivato d’un agg. tribunalis «di tribuno, dei tribuni»]. – 1. In origine, e anche oggi in determinate espressioni, il luogo dove viene amministrata la giustizia, dove i giudici esercitano il loro ufficio: stare, sedere in t. (in senso fig., sedere in t., esercitare l’ufficio, la funzione di giudice). Con sign. più ampio e com., l’edificio destinato a sede degli organi giudiziarî, cioè il palazzo di giustizia: andare in t. (o al palazzo del t.); le sale, i corridoi del t.; gli uscieri del t.; ci siamo incontrati in t.; sono stato tutta la mattinata in tribunale. 2. In senso ampio e generico, l’autorità che amministra la giustizia: portare avanti al t., citare in giudizio. 3. In senso stretto e specifico, organo collegiale giudicante con varia giurisdizione e competenza: a. Nell’ordinamento giudiziario italiano, l’organo che esercita la giurisdizione civile (t. civile, e sezioni civili del t.) e penale (t. penale, e sezioni penali del t.) in primo grado. Organi particolari sono il t. per i minorenni, costituito in ogni sede di corte d’appello o di sezione di corte d’appello con giurisdizione in materia penale, civile e amministrativa sui minorenni; il t. amministrativo regionale (TAR), costituito in ogni capoluogo di regione come organo di giustizia amministrativa di primo grado, con competenza di legittimità e di merito, nell’ambito regionale (quello di Roma anche in ambito ultraregionale, per gli atti dell’Amministrazione centrale dello stato); il t. della libertà (v. libertà, n. 1 a); il t. fallimentare, come organo giurisdizionale del fallimento; i t. delle acque pubbliche, istituiti presso le Corti d’appello, per la risoluzione di controversie in materia di acque pubbliche; i t. militari (cioè il t. militare di primo grado, e, dal 1981, la Corte militare d’appello, di secondo grado), che hanno giurisdizione, in tempo di pace, sui reati militari commessi da appartenenti alle forze armate, e in tempo di guerra sui reati militari da chiunque commessi in zona di guerra, sui reati comuni commessi da militari in territorio dichiarato in stato di guerra, e sui reati che comunque possono nuocere alle operazioni militari (per il t. delle prede, v. preda, n. 1 b). T. speciale per la sicurezza dello stato, istituito dal fascismo nel 1926 (e soppresso alla caduta del regime) per giudicare i delitti contro la personalità dello stato. Tribunali speciali sono, fuori dell’ordinamento italiano, alcuni organi giudicanti istituiti in situazioni eccezionali come i t. speciali popolari, i t. rivoluzionarî, ecc. Va qui aggiunta menzione del t. del popolo, espressione con cui i terroristi hanno talora denominato i giudizî e le sentenze emessi dai loro stessi gruppi. b. In diritto internazionale, organo istituito al fine di risolvere pacificamente, con un arbitrato preventivamente accettato, controversie insorte tra due o più stati: il t. dell’Aia. In partic., t. Russell, organo informale, fondato dal filosofo ingl. Bertrand A. W. Russell, con il compito di accertare situazioni che violano i diritti degli stati e dei cittadini. c. In diritto canonico, t. ecclesiastici (ordinarî e straordinarî), organi giudicanti in materia ecclesiastica articolati, per ordine crescente di grado, in t. vescovili o diocesani (avverso le decisioni dei quali sono istituiti t. interdiocesani o regionali, competenti spec. per le cause matrimoniali), t. metropolitani, e tribunali della Santa Sede. Per il t. della Sacra Romana Rota, v. ròta, n. 2; per il Supremo t. della Segnatura Apostolica, v. segnatura, n. 5. 4. fig. a. Il luogo, la persona, il consesso (anche ideale) cui si deve rendere conto del proprio operato morale per essere giudicati: il t. di Dio, la divina giustizia (presentarsi al t. di Dio; essere chiamati a rispondere davanti al t. di Dio); il t. della coscienza, la coscienza in quanto giudice dei nostri atti; t. di penitenza, il confessionale o la confessione; il t. delle nazioni, il t. dell’opinione pubblica. b. Nell’industria tessile, il banco attrezzato per la verifica delle pezze di tessuto dopo la tessitura e la rifinizione.