Uffìcio

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ufficio


uffìcio (meno com. uffìzio; raro offìcio, offìzio; ant. ufìzio, ufìcio, ofìcio, ofìzio) s. m. [dal lat. officium «dovere, cortesia, servigio; carica, funzione» (comp. di opus -ĕris «lavoro, opera» e -ficium «-ficio», con la stessa riduzione che si ha in officina); nel lat. tardo eccles. «funzione liturgica»]. – 1. a. Dovere, obbligo morale: è u. di buon padre, di un vero cittadino ...; Ma ciò non basti ad acquetarti, e mai Non obliar sì giusti ufici (Parini). Anche, servizio, compiuto per umanità, per cortesia, per amicizia o per dovere: occasioni di prestar lo stesso ufizio, per buon cuore, a molti con cui non era obbligata a niente (Manzoni); soprattutto frequente la locuz. buoni uffici, intervento, intercessione a favore di qualcuno: ho interposto i miei buoni u. presso il direttore perché il posto sia riservato a te; devi ai suoi buoni u. se tutto si è appianato; buoni u., in diritto internazionale, procedimento per la soluzione pacifica delle controversie internazionali, che consiste nell’interposizione di uno o più stati estranei alla controversia stessa, allo scopo di facilitare fra le due parti l’apertura di trattative intese a raggiungere un accordo. b. Dovere, compito inerente alla funzione o alla mansione esercitata, alla carica o al posto ricoperti, a un incarico particolare: è u. del giudice, di un amministratore pubblico, del comandante della nave (provvedere a ..., impedire che ..., ecc.); non è mio u., non spetta a me; riferito a cose: è u. della scienza, della storia, ecc.; è u. delle leggi prevenire oltre che punire i reati. Il compito, la funzione e la mansione che una persona svolge, o la carica e il posto stessi che ricopre: che u. hai nella direzione?; con quale u. è stato assunto?; esercitare l’u. di revisore dei conti; affidare, accettare un u. di responsabilità; rinunciare a un u. lucroso; adempiere gli obblighi del proprio u.; abuso di u., v. abuso1; pubblici u., quelli dello stato e degli altri enti pubblici: essere sospeso a tempo indeterminato dai pubblici u.; Fede portai al glorïoso offizio (Dante), di Pier della Vigna, segretario di Federico II. Spesso si contrappone, direttamente o indirettamente, all’attività privata, ai comportamenti che al cittadino s’impongono nella vita privata: l’ho fatto per dovere d’u.; ci devo andare per ragioni d’u.; interesse privato in atti d’u. (v. interesse, n. 2 c). Come sinon. di compito, funzione, il termine è riferito anche a cose, a elementi astratti: particella pronominale che, in questa frase, svolge l’u. di complemento oggetto; quella stessa paura era sempre lì a far l’ufizio di difensore (Manzoni). c. Frequente la locuz. avv. e agg. d’ufficio, riferita a cosa, atto, comportamento che si compie nelle forme e nei modi ufficiali e con l’autorità che l’ufficio stesso consente, e quindi anche ad atti che una pubblica amministrazione compie automaticamente, di propria iniziativa e per propria spettanza, senza richiesta da parte dell’interessato; sarà informato d’u.; scrivere, convocare, provvedere, procedere d’u.; accertamenti avviati d’ufficio. In partic., difensore d’ufficio, quello che, in relazione al principio secondo il quale nel giudizio penale l’imputato deve essere difeso anche quando non vi abbia provveduto da solo, viene nominato dall’autorità giudiziaria. d. In diritto canonico, u. ecclesiastico, qualsiasi funzione o incarico legittimamente esercitati per un fine spirituale; con sign. più partic., funzione o carica costituita stabilmente per istituzione divina o ecclesiastica e conferita a norma dei sacri canoni, alla quale sia annessa una partecipazione alla potestà ecclesiastica: u. beneficiali e u. non beneficiali (v. beneficiale); u. maggiori e u. minori; u. curati e u. non curati, secondo che sia annessa o no la cura d’anime; u. secolari e u. religiosi o regolari, secondo che siano riservati a chierici secolari o a religiosi. 2. a. Il complesso del personale, dei servizî e delle relative attrezzature, che svolge una determinata attività, come organo sia autonomo sia settoriale (parte cioè di una più ampia e complessa struttura): u. pubblici e privati; u. centrali, regionali, provinciali, locali; u. centrale dei cambî, a Roma; u. distrettuali delle imposte dirette, u. provinciali del Tesoro, u. del registro, u. tecnici del catasto; u. tecnico erariale, costituito presso ogni provincia come organo dell’amministrazione delle finanze, per accertare la misura e fare la stima dei beni immobili al fine di determinarne la loro rendita media da trasmettere all’ufficio del catasto. Tra gli organi con carattere speciale: U. marittimo, ripartizione della divisione amministrativa del litorale nazionale (che comprende rispettivam. direzioni marittime, capitanerie di porto, uffici marittimi circondariali e locali); U. idrografico, organizzazione della Marina per il controllo degli strumenti di navigazione, ecc.; U. storico, denominazione di organismi (della Marina, dell’Esercito, dello Stato Maggiore, ecc.) destinati a promuovere studî tecnici, storici, topografici, raccogliere documenti e cimelî, pubblicare opuscoli, relazioni, carteggi, inerenti al corpo presso cui sono costituiti. In grandi enti pubblici e privati, può anche indicare ognuna delle varie suddivisioni e ripartizioni interne del lavoro: u. (del) personale, u. ragioneria, u. amministrativo, u. stipendî, u. commerciale, u. pubbliche relazioni, u. pubblicità, u. legale, u. studî, u. di segreteria; u. politico, u. legislativo, ecc., di un partito; ufficio stampa, istituito presso ministeri e altri organi dello stato, presso partiti, sindacati e altri enti pubblici e privati, per fornire notizie ufficiali sulla propria attività e sulle proprie posizioni rispetto a fatti e situazioni; può indicare inoltre agenzie, filiali e altri organi dipendenti e decentrati: aprire un nuovo u. di rappresentanza (in altra zona o in altra città, all’estero, ecc.); una grande azienda che ha uffici di vendita in tutte le maggiori città. Espressioni più usuali, riferibili a tutti questi sign.: far parte di un u., cambiare ufficio o d’ufficio, essere trasferito a un altro u.; il personale dell’u. tecnico; gli impiegati, i funzionarî, il direttore di un u.; il capo dell’u., o capo ufficio (v. capoufficio). b. Per estens., e con sign. più concr., il luogo in cui ha sede un ufficio cioè, genericamente, qualsiasi locale o gruppo di locali destinati all’esercizio di alcune attività professionali, pubbliche o private, non coincidente con l’abitazione delle persone che le esercitano; può essere anche la singola stanza nella quale un funzionario o un impiegato, o anche un professionista (in questo caso più com. studio), svolgono la loro attività; l’u. del direttore, del segretario, del presidente, dell’amministratore delegato, del ragioniere capo, ecc.; andare in u., uscire dall’u.; palazzo, appartamenti per uffici; in partic., u. pubblici, quelli nei quali il pubblico è ammesso, in ore stabilite, nei locali degli impiegati, oltre che agli sportelli. c. In diritto internazionale, u. internazionali (fr. bureaux internationaux), organizzazioni istituite per agevolare la cooperazione tra gli stati in determinati settori di comune interesse (trasporti, comunicazioni, salute, commercio, ecc.). 3. Nella liturgia cattolica (spesso nella forma uffizio), insieme di preghiere da recitarsi in particolari circostanze. In partic.: a. U. divino, o assol. ufficio (in passato chiamato breviario e ora liturgia delle ore), le preghiere che gli ecclesiastici, i monaci e i religiosi (d’ambo i sessi) hanno l’obbligo (da qui il nome) di recitare durante la giornata, distribuite secondo le ore canoniche, e il libro stesso che le contiene: dire, recitare l’u.; i salmi dell’u.; u. delle ore, nuova denominazione del mattutino. La parola si conserva nella nuova denominazione data, nella liturgia delle ore, al mattutino. b. U. dei morti, la parte dell’ufficio che si recita il 2 novembre, o anche in altri giorni, in suffragio di un defunto; u. funebre, espressione con cui è tradizionalmente indicata la messa per un defunto. ◆ Dim. ufficiétto (meno com. ufficétto), ufficio piccolo, modesto, quasi esclusivam. nel sign. 2 b.

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